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Assegno di maternità
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L'assegno di maternità è un beneficio economico di importo max. di € 271,50 per un periodo massimo di 5 mensilità. L'assegno è concesso se la madre non percepisce alcuna indennità di maternità da parte dell'INPS o di altro ente previdenziale o ha usufruito di un'indennità di maternità inferiore all'importo totale dell'assegno. I nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica (ISE)non superiore al limite stabilito annualmente.
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Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso del minore nella scheda anagrafica della/del richiedente. L'erogazione del contributo viene effettuata dall'INPS. Può presentare domanda la madre naturale, affidataria o adottante cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno e residente in città. Il minore deve convivere con la madre ed essere presente nella sua scheda anagrafica. Può presentare domanda anche il padre naturale cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, in possesso di carta di soggiorno e residente in città, in caso di abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo. IL servizio è gratuito.
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Ufficio Servizi Sociali Via Giacomo Matteotti, 1
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Tel. 0438 899314
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Orario Martedi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Giovedi e Venerdi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00
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