D.L. 06.07.2011, n. 98, conv. in L. 15.07.2011, n. 111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici devono inserire sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.










